Sicuramente pochi di voi sapranno (come da sondaggio di “La Repubblica”) che da anni è possibile effettuare i tagliandi ordinari della propria auto nuova, quindi ancora in garanzia, presso il proprio meccanico di fiducia, a patto che questo sia qualificato.
DA QUASI 10 ANNI – Sin dal 2002 i veicoli in garanzia per la manutenzione ordinaria non sono più obbligati a sottostare all’obbligo di manutenzione ordinaria esclusiva presso la rete di assistenza ufficiale della casa venditrice. Lo stabilì nel maggio 2002 il Regolamento 1400/2002 CE (detto anche Monti) e lo ha più recentemente riconfermato il Regolamento UE 461/2010.
TAGLIANDI PER TUTTI – In altre parole i controlli periodici obbligatoriamente previsti dal libretto di garanzia (i cosiddetti tagliandi) possono essere eseguiti anche dai riparatori indipendenti a condizione che vengano effettuate nel rispetto delle procedure elencate nelle informazioni tecniche (disponibili a pagamento per gli addetti ai lavori) e che vengano utilizzati pezzi di ricambio originali o di qualità equivalente. Queste disposizioni emanate a tutela dei consumatori sono purtroppo ancora sconosciute alla maggioranza di proprietari di auto in garanzia erroneamente convinti di dover rispettare ancora le vecchie regole che pretendevano di far decadere la garanzia a fronte di qualunque intervento effettuato presso officine indipendenti. Non è più così.
LE OFFICINE AUTORIZZATE CI PROVANO – Ma le officine autorizzate non si rassegnano e ci provano ancora a rifiutare la garanzia quando i tagliandi non vengono eseguiti presso di loro, adducendo giustificazioni pretestuose e illeggittime. E’ necessario pertanto fare chiarezza. La casa costruttrice imponendo l’esecuzione dei tagliandi presso la propria rete autorizzata contravverrebbe al principio di libera concorrenza nei confronti dei riparatori indipendenti. Ciò è molto grave per le leggi comunitarie e per questo nel 2002 la Commissione europea intervenne con un Regolamento.
CI PENSA IL GARANTE – Qualunque abuso del costruttore e della sua rete di assistenza nei confronti del consumatore è impugnabile davanti all’Autorità del Garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) compilando il modulo scaricabile dal sito www.agcm.it senza che sia necessaria l’assistenza di un legale. L’Antitrust dopo aver valutato la denuncia, la può rigettare o istruire un’indagine conoscitiva a mezzo della Polizia Giudiziaria. Nel caso di colpevolezza nei confronti dell’officina emette nei suoi confronti provvedimenti di tipo esclusivamente amministrativo (disposizioni pecuniarie) molto salate e non dispone il risarcimento della parte lesa, perché materia demandata all’autorità giudiziaria alla quale si può contemporaneamente denunciare il reato di truffa con diritto risarcitorio presso il Tribunale penale o alternativamente rivolgersi al Tribunale civile per richiedere l’annullabilità del contratto e il risarcimento conseguente. Le sentenze del Garante sono molto più frequenti di quanto si possa pensare e pertanto la denuncia, assolutamente gratuita, va presentata sempre. Altrimenti presteremo il fianco alle cattive abitudini di alcune officine.
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